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    Trattato di Qiddushin. Pubblicato il quarto volume del Progetto Talmud

    In occasione della pubblicazione del Trattato Qiddushìn, il quarto tradotto nel contesto del Progetto Traduzione Talmud Babilonese, il Centro Romano di Studi sull’Ebraismo propone un approfondimento sull’opera e sul progetto stesso, frutto di un protocollo di intesa fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Miur, Cnr, Ucei-Cri. All’incontro – svoltosi oggi presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  presso la macroarea di Lettere e Filosofia parteciperanno – dopo i saluti del Rettore Orazio Schillaci, del direttore del Dipartimento di storia Giorgio Adamo, di Clelia Piperno Direttore del Progetto Traduzione Talmud Babilonese e di Ruth Dureghello, Presidente della Comunità ebraica di Roma –  sono intervenuti il Rabbino Capo di Roma Riccardo Shmuel Di Segni, Presidente del Progetto Talmud e curatore del volume, Diego Quaglioni docente di storia del diritto medievale e moderno presso l’università di Trento e Myriam Silvera, docente di storia e cultura ebraica in età moderna presso Tor Vergata.

    Il Talmud dedica quasi un intero Ordine, Nashìm (Donne), e ben cinque trattati al diritto matrimoniale: Yevamòt sul levirato; Ketubbòt che si occupa delle scritture matrimoniali e dei doveri coniugali; Sotà tratta dell’infedeltà coniugale, Ghittìn dei divorzi e Qiddushìn delle modalità di stabilimento del vincolo coniugale.  

    Il termine qiddushìn, che dà il nome a questo trattato, significa letteralmente “consacrazioni”. La radice quf-dàlet-shin indica la separazione, il sacro, la qualità speciale, il destinare. Qiddushìn è un plurale che assume un’accezione particolare nella forma con finale “n”; al singolare, qiddùsh indica alcuni riti di consacrazione, come il lavaggio di piedi e mani che era richiesto ai Sacerdoti quando entravano a prestare servizio nel Santuario, o la consacrazione del Sabato e delle feste che si compie nella mensa domestica su un calice di vino. Al plurale qiddushìn è riferito solo al vincolo nuziale ed è un termine di uso rabbinico, assente nella Bibbia.

    I rabbini introdussero e fecero prevalere il termine qiddushìn per sottolineare l’aspetto sacrale del vincolo rispetto a quello puramente giuridico, avendo come riferimento il concetto di heqdèsh che era l’atto con il quale un offerente dedicava un bene al Santuario: da quel momento il bene diventava esclusivo e inutilizzabile a scopi profani; parimenti con i qiddushìn si crea un legame esclusivo e sacro tra una donna e un uomo.

    L’istituto matrimoniale, come forma di legame giuridico e/o religioso tra uomini e donne è presente con aspetti differenti nelle diverse culture da epoche remote. Il matrimonio ebraico ha una storia di trentacinque secoli e si è definito ed evoluto con sue caratteristiche specifiche nel contesto di culture differenti. La discussione che si svolge in questo trattato, che è giuridica e non storica (anche se se ne possono dedurre dati per una ricostruzione storica), cerca di definire i termini del rito ebraico in rapporto alle fonti bibliche.

    La forma legale è quella dell’acquisto, e questo consente una serie di confronti e analogie con altri tipi di acquisti ma fa anche emergere differenze sostanziali. Perché si tratta sempre di un acquisto sui generis, del tutto particolare. In un normale acquisto c’è un acquirente, un venditore e un bene che passa passivamente di proprietà; in questo caso il venditore e il bene si identificano, la questione non si esaurisce in un semplice dare-avere. Il concetto di acquisto è necessario per definire la struttura giuridica dell’atto, è un tema diffuso nelle discussioni di questo trattato, ma è solo una parte di un legame più complesso in cui è indispensabile il consenso, la progettualità comune, l’armonia, la crescita spirituale.

    La discussione di questo trattato si estende, con il tipico meccanismo della discussione talmudica, a una serie di argomenti collegati per associazione e analogie.

    Già nel primo capitolo, che rappresenta quasi metà del trattato, dopo avere affrontato il tema delle varie modalità di stabilimento del vincolo coniugale, si passa a discutere l’istituto della schiavitù e, con un ulteriore passaggio, le regole sull’acquisto di beni materiali. Con un sottile procedimento analogico nell’ultima parte del capitolo si passa alle situazioni in cui le regole non sono uguali per tutti: i doveri dei genitori e dei figli, quelli degli uomini e delle donne, la Terra d’Israele e fuori dalla Terra. Il capitolo si conclude con toni aggadici sul premio legato all’osservanza delle regole.

    Il secondo capitolo è strettamente giuridico, con brani di notevole difficoltà logica. Si apre con la discussione del matrimonio per procura, della formula precisa che il delegato debba pronunciare, delle questioni legate ai qiddushìn delle minorenni. Si parla poi delle conseguenze del principio che il bene o la somma di denaro con cui si danno i qiddushìn sia del valore minimo richiesto ed effettivamente disponibile, con particolare riferimento ai beni vincolati da consacrazione.

    Il terzo capitolo tratta di formulazioni dubbie o ingannevoli, condizioni varie legate al patrimonio monetario o fondiario e all’assenso paterno, assunzioni errate, credibilità delle dichiarazioni affermative e negative. Da qui si passa al problema della validità delle condizioni in un qualsiasi accordo.

    L’ultima parte affronta un problema più generale, derivato dall’istituto matrimoniale: la condizione dei figli in rapporto a quella dei genitori nei diversi casi di qiddushìn validi o irregolari o del tutto illegittimi, stabilendo regole fondamentali sulla patrilinearità e matrilinearità.

    Il quarto e ultimo capitolo di questo trattato prosegue con un’ampia digressione sulle diverse categorie in cui è classificabile il popolo ebraico. Speciale attenzione è dedicata ai kohanìm, che per i divieti loro imposti nelle scelte matrimoniali devono fare accertamenti genealogici accurati.

    L’argomento che chiude il trattato è il divieto di appartarsi con persone dell’altro sesso e l’indicazione di evitare situazioni di promiscuità. La narrazione passa quindi al racconto di casi di tentazioni alle quali furono esposti rabbini illustri. Dalla classificazione dei mestieri a rischio di promiscuità si passa al tema più generale del mestiere da scegliere, che sia onesto, dignitoso e poco faticoso, e questo offre lo spunto per la chiusura solenne del trattato con una lode per lo studio della Torà, indicato come la migliore attività a cui l’uomo possa dedicarsi.

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